Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 lug 1996
1. Tutte le omologazioni accordate in applicazione delle precedenti norme restano valide. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 marzo 1996 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1996 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 271
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