Art. 2 · Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo

Art. 2

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Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo

In vigore dal 6 lug 1996
1. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione totale degli accupanti del vano guida, separando quest'ultimo dal vano di carico con un divisorio inamovibile esteso dal pavimento fino al tetto del veicolo, che potrà essere realizzato con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia. 2. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE NON DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione del vano di guida, almeno per il posto del conducente ed i comandi di guida. Anche in questo caso la protezione, che deve estendersi dal pavimento al tetto del veicolo, deve essere realizzata con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia. 3. VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni previste per i furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-03-25;326#art-2