Art. 1
1 / 4In vigore dal 7 lug 1996
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri, effettuata in data 21 marzo 1996 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, con il compito di verificare nel Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione dei programmi e dei progetti in relazione agli obiettivi prefissati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1996-03-22;327#art-1