Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 giu 1996
1. La domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo, secondo quanto previsto dall'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall' della legge 12 agosto 1993, n. 313, deve essere corredata da: a) distinta rilasciata dall'azienda di credito o da altro operatore abilitato presso cui è stata effettuata l'operazione di sottoscrizione o di acquisto, nella quale risultino gli estremi del titolo, la denominazione ed il codice del prestito, l'eventuale serie, il numero di iscrizione ed il taglio, nonché le generalità dell'acquirente o del sottoscrittore; b) copia conforme all'originale della denuncia ricevuta dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che il denunciante è il legittimo proprietario e possessore del titolo e che lo ha ricevuto in uno dei modi consentiti dall'ordinamento e che non ne è tornato in possesso successivamente alla data della denuncia stessa.
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