Art. 2
2 / 6In vigore dal 27 giu 1996
1. Il termine di prescrizione dei titoli di debito pubblico al portatore, previsto dall'art. 2948, n. 1-bis del codice civile, come integrato dall' della legge 12 agosto 1993, n. 313, decorre dalla data di entrata in vigore di tale legge, purchè, alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.
2. Ai titoli, la cui denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento sia stata presentata dopo la data di rimborsabilità di essi ma prima di quella del compimento della prescrizione, si applica la disposizione di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall' della legge 12 agosto 1993, n. 313.
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