Art. 7 · Erogazione del ricavato del prestito

Art. 7

7 / 12

Erogazione del ricavato del prestito

In vigore dal 7 apr 1996
1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995. 2. In applicazione del principio sancito dall'art. 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-01-29;152#art-7