Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 14 mar 1996
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 gennaio 1996 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 109
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-01-24;90#art-8