Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 mar 1996
1. L'eventuale revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato viene trasmessa, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, al Ministero delle finanze, il quale provvede a comunicarla immediatamente al concessionario. Dalla data dell'avvenuta comunicazione il concessionario non può più accettare pagamenti agevolati ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.
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