Art. 3
3 / 8In vigore dal 14 mar 1996
1. Il concessionario compila giornalmente la distinta riepilogativa di cui all' del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, relativo all'apertura ed all'aggiornamento dei conti fiscali pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, concernente l'approvazione delle distinte di versamento, per capitolo ed articolo di bilancio, riportando su una riga a parte, relativa allo stesso capitolo ed articolo, appositamente contrassegnata, l'importo delle somme riscosse usufruendo della agevolazione e i relativi compensi; questi ultimi, ai fini del riversamento, vengono trattenuti dalle somme effettivamente riscosse sul medesimo capitolo ed articolo.
2. Una volta in possesso del decreto di dilazione di versamento rilasciato dalla direzione regionale delle entrate - sezione staccata, il concessionario riporta gli estremi del decreto sulla distinta riepilogativa e indica su una riga a parte, appositamente contrassegnata, nella colonna delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, gli importi imputati ai diversi capitoli ed articoli di bilancio, nonché la data retroattiva a partire dalla quale tale decreto ha validità.
Storico versioni
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