Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 mar 1996
1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'atto di liquidazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono fruire del beneficio per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata; tale agevolazione può essere ripartita anche su più versamenti di imposta. 2. In occasione del primo versamento, il contribuente (o impresa beneficiaria) consegna al concessionario uno dei due esemplari del documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nel contempo presenta la normale distinta di versamento, a fronte del pagamento che intende eseguire. Qualora l'agevolazione copra solo una parte dell'imposta dovuta, il contribuente compila due diverse distinte di versamento, una a fronte del versamento in contanti ed una a fronte del versamento agevolato d'imposta; ugualmente compila separate distinte a fronte di più agevolazioni concesse. Per fruire dell'agevolazione il versamento agevolato d'imposta può essere effettuato solo presso gli sportelli del concessionario; sulla distinta di versamento vanno riportati gli estremi identificativi dell'agevolazione. 3. Ogni qualvolta il contribuente effettua pagamenti d'imposta avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia beneficiario di detta agevolazione, che il relativo ammontare complessivo, riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quella comunicata dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'imposta da versare trovi capienza nell'ammontare residuo dall'agevolazione concessa; effettuata tale verifica, lo stesso concessionario rilascia la quietanza di pagamento e riporta sia sull'attestazione in possesso del contribuente che su quella propria gli estremi dell'eseguito versamento, annotando sulla distinta di versamento che trattasi di pagamento a fronte dell'agevolazione prevista dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341. 4. Entro cinque giorni dalla data di rilascio della quietanza di cui al comma 3, il concessionario richiede alla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata, l'emissione di un decreto concessivo di dilazione da far valere sui versamenti diretti che affluiscono sul conto fiscale per l'importo complessivo dei pagamenti effettuati in uno stesso giorno da parte dei contribuenti beneficiari delle agevolazioni suddiviso per capitolo ed articolo, erario e regione, competenza e residui. La richiesta deve specificare che trattasi di decreto di dilazione per pagamenti effettuati ai sensi dell' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e riportare gli estremi identificativi di ciascuna agevolazione, nonché la data retroattiva da cui la dilazione deve avere validità, corrispondente al giorno in cui è stata rilasciata al contribuente la quietanza di pagamento effettuata tramite l'utilizzo dell'agevolazione. Il suddetto decreto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato e notificato al concessionario.
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