Art. 1
1 / 2In vigore dal 31 mar 1996
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
Visto l' della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985, relativo alle condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone;
Ravvisata la necessità di assegnare altre 256 combinazioni di codice ad altrettante certificazioni di omologazione di apparecchiature terminali senza cordone (cordless), in quanto quelle già previste dal punto 2.6 delle norme tecniche allegate al citato decreto ministeriale 5 luglio 1983 sono in via di esaurimento;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, adunanza della prima sezione del 18 maggio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 gennaio 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il terzo e il quarto comma del punto 2.6 "Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile" della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti:
"Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore.
Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da:
- 8 bit di sincronismo a livello logico 'zerò;
- una pausa corrispondente alla durata di 3 bit;
- 32 bit del codice di riconoscimento;
- 1 bit a livello logico 'zerò se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico 'unò se segue un'ulteriore informazione;
- 1 bit di controllo di parità pari;
- eventuali bit di ulteriore informazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-01-09;125#art-1