Art. 2
2 / 9Società conferitarie
In vigore dal 5 dic 2001
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 22 OTTOBRE 2001, N. 408.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 22 OTTOBRE 2001, N. 408.
3. Se l'imposta sostitutiva è applicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata, per l'ente o la società conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, è considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o società in dipendenza del secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima società.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla società conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o società che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima società. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, è comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-11-24;517#art-2