Art. 1
1 / 9Soggetti e oggetto
In vigore dal 20 dic 1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto che le società destinatarie dei conferimenti di cui all', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura, rispettivamente del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha previsto che le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell', comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24 dello stesso decreto, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
Visti gli articoli 23, comma 5, e 26, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, nei quali sono indicati i termini entro i quali devono essere versate le imposte sostitutive;
Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione del decreto-legge stesso sono riservate all'Erario;
Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 e i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994;
Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il pagamento delle somme previste dagli articoli 23, commi 1 e 3, e 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995;
Visto l'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del predetto decreto sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4644 del 20 novembre 1995);
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL.1/1.1.4/31890/4.5.46 del 22 novembre 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Soggetti e oggetto
1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato , comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previste, rispettivamente, dagli articoli 23, commi 1 e 3 e 24, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 24 febbraio 1995.
2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra società, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, è applicata da detta società.
Storico versioni
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