Art. 1
1 / 7Ambito di applicazione
In vigore dal 13 gen 1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l' della legge 12 novembre 1993, n. 448;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 17 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 14629 in data 2 ottobre 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questo dipendenti, ai quali si applica, temporaneamente o senza limiti di tempo, l'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1995-10-13;561#art-1