Art. 52 · Facoltà ed oneri del fornitore per il secondo collaudo
Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 52

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Facoltà ed oneri del fornitore per il secondo collaudo

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore è avvertito del giorno e dell'ora della convocazione della commissione, per presentare o far presentare, se crede, le sue deduzioni. 2. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente, intendendosi tale l'Amministrazione solo quando la fornitura sia accettata senza sconto. 3. I materiali, che occorre trasmettere alla commissione per l'esame, devono essere spediti a carico del fornitore, salvo il rimborso della spesa di trasporto a tariffa ordinaria nel caso che le spese del procedimento siano, giusta il precedente comma, poste a carico dell'Amministrazione.
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