Art. 2 · Tipologie di intervento

Art. 2

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Tipologie di intervento

In vigore dal 8 nov 1995
1. Ai fini dell'applicazione del comma 7, , del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, si intendono per interventi di razionalizzazione e ristrutturazione gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti a miglioramenti di processo e/o di prodotto nonché gli oneri sostenuti per operazioni di concentrazione di attività produttive che comportino il trasferimento di impianti e/o stabilimenti. 2. A tali interventi è riservato l'80% dello stanziamento previsto dal comma 7, , del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. 3. Agli interventi previsti dal comma 7, , del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma è riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, , del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalità ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento.
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