Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ott 1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione, ed in particolare l'art. 6, comma 2, della legge; Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre 1984, che ha sostituito integralmente l'art. 8 del sopracitato decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981; Considerata l'esigenza di rendere possibile l'uso di aeromobili di proprietà estera da parte di operatori nazionali per l'esecuzione di lavori, per i quali non sono disponibili adeguati aeromobili immatricolati in Italia o comunque di tipo già omologato dal Registro aeronautico italiano; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 137076 del 10 luglio 1995); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. All'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, così come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre 1984, è aggiunto il seguente ultimo comma: " 5. La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora non sia possibile effettuare le attività di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia può, in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi di lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purchè gli stessi risultino omologati in uno Stato aderente alle Joint Aviation Authorities (J.A.A.)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 314
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