Art. 5
5 / 15Oggetto dell'accordo
In vigore dal 17 nov 1995
1. L'accordo provvede alla definizione:
a) dei programmi di ricerca da attivare per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) degli specifici obiettivi di ricerca intermedi e finali da conseguire.
2. A tal fine l'accordo determina:
a) le azioni che le amministrazioni pubbliche, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di vigilanza e controllo, s'impegnano a svolgere per accelerare le procedure concernenti la realizzazione dei progetti di ricerca;
b) le procedure ed i criteri di selezione per l'inserimento dei singoli interventi nell'accordo di programma;
c) i singoli interventi individuati per soggetti ed organi che ne sono responsabili;
d) la data di avvio degli interventi ed il cronogramma delle attività;
e) il fabbisogno finanziario anche pluriennale, distinto per esercizi finanziari;
f) i tempi di attuazione delle azioni amministrative;
g) gli strumenti amministrativi (ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca) o contrattuali che facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'accordo;
h) le risorse finanziarie e strutturali che ciascun partecipante si impegna a impiegare, con l'indicazione delle relative modalità;
i) le iniziative occorrenti per l'acquisizione di eventuali contributi da parte di altri enti, nazionali ed internazionali, sui programmi oggetto dell'accordo;
l) le eventuali iniziative finanziate su fondi strutturali provenienti dalla commissione UE o da altri organismi internazionali;
m) i modi per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi da riferire periodicamente all'Unità di coordinamento istituita presso il Ministero, secondo le previsioni ed i compiti ad essa affidati negli accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-5