Art. 3 · Verifica delle condizioni

Art. 3

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Verifica delle condizioni

In vigore dal 17 nov 1995
1. I soggetti partecipanti verificano preliminarmente le condizioni di fattibilità dell'accordo; devono essere individuati gli scopi da raggiungere, i percorsi amministrativi e tecnici da realizzare e gli ostacoli da rimuovere per accelerare le procedure relative ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant'altro condizioni la rapidità ed efficacia degli strumenti.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-3