Art. 15
15 / 15Norma transitoria
In vigore dal 17 nov 1995
1. Sono fatti salvi gli accordi di programma già stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la relativa spesa sia finanziata a carico totale o parziale dei fondi comunitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 giugno 1995
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 147
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-15