Art. 23
Titolo secondo

Art. 23

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In vigore dal 8 ago 1995
1. Per lo svolgimento delle operazioni relative all'incartamento ricevuto l'ispettore compartimentale può richiedere la collaborazione di personale addetto al compartimento o all'ufficio ispezionato, previa autorizzazione del direttore del compartimento e comunicazione preventiva al dirigente dell'ufficio.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-23