Art. 12
12 / 13In vigore dal 20 ago 1995
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Istituto può avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.
2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonché le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.
3. Il personale trasferito verrà definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.
5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-06-12;329#art-12