Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 20 ago 1995
1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-06-12;329#art-10