Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 ago 1995
1. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 2. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera d), quarto trattino non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1995 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 258
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