Art. 2
2 / 12Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 22 ago 1995
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto superiore di sanità abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.
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