Art. 47
RegolamentoCapo VIII

Art. 47

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In vigore dal 29 lug 1995
1. Le contestazioni di qualsiasi natura, escluse quelle disciplinate dagli e seguenti delle presenti condizioni generali, saranno risolte: dal comandante dell'ente o del distaccamento, se rientranti nei suoi limiti di competenza per l'accertamento del danno; dall'autorità che ha approvato il contratto, in tutti gli altri casi. 2. Nei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, dovranno essere specificamente rispettate le previsioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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