Art. 28 · Concessione di locali
RegolamentoCapo IV

Art. 28

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Concessione di locali

In vigore dal 29 lug 1995
1. Qualora l'Amministrazione conceda all'appaltatore del servizio locali ad uso di laboratorio, egli è tenuto a pagare per questi il canone d'affitto, secondo le norme in vigore per la concessione di locali nei fabbricati militari. 2. I consumi di energia elettrica e di acqua sono a carico dell'appaltatore. 3. Ove i locali concessi ad uso di laboratorio siano sprovvisti di separati contatori per l'energia elettrica e l'acqua, devono essere installati contatori a diffalco. 4. Ove i locali fruiscano di riscaldamento centralizzato l'appaltatore è tenuto a corrispondere la relativa quota millesimale di spesa.
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