Regolamento›Capo IV
Art. 26
26 / 47Prestazioni accessorie
In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore è tenuto a prestare la sua opera, ogni qual volta ne sia richiesto, per perizie e stime nel caso di contestazioni tra l'Amministrazione e i terzi, per l'esame e la classificazione degli effetti di corredo ritirati ai congedanti, per la classificazione delle robe del magazzino o per altra consimile operazione.
2. L'appaltatore del servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale è tenuto a prestare, se richiesto, consulenza per studio e sperimentazione di nuovi oggetti di vestiario o per varianti di quelli in uso.
3. Nessun compenso spetta all'appaltatore per gli spostamenti che dovesse compiere per assicurare il servizio oggetto dell'appalto.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-26