Art. 2 · Denominazione degli istituti
Titolo ICapo I

Art. 2

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Denominazione degli istituti

In vigore dal 6 ott 1995
1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.
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