Titolo I›Capo I
Art. 2
2 / 86Denominazione degli istituti
In vigore dal 6 ott 1995
1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-2