Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 mar 1996
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosità delle merci trattate. 2. Il canone annuo non può essere inferiore a lire 5 milioni. 3. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non può essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque, non superiore al canone stabilito. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, garantendo la piena parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie. 5. L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata è tenuta a corrispondere, è effettuata, con atto motivato, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, sentita la commissione consultiva locale. 6. L'impresa o la società che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività portuali di cui all' ed a comunicare all'autorità tutte le variazioni delle tariffe indicate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.
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