Art. 1
1 / 11In vigore dal 12 mar 1996
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";
Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata che prevede la determinazione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalità inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
Visto l' del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39;
Visto l' del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;
Visto il parere emesso in data 12 agosto 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo 1995, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale, o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale. Nei restanti porti l'autorizzazione viene rilasciata dal capo del circondario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1995-03-31;585#art-1