Art. 3
3 / 6In vigore dal 10 giu 1995
1. Il settimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è sostituito ed integrato dai seguenti:
"Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'.
In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non può, comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-02-13;191#art-3