Art. 2
2 / 6In vigore dal 10 giu 1995
1. Il quarto comma dell' del decreto ministeriale
8 settembre 1988, n. 484, è sostituito dal seguente:
"Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta.".
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