Art. 4
4 / 6In vigore dal 11 mar 1995
1. Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 non possono essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.
3. La previsione del precedente comma 1, nel caso di costruzione ovvero ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire ovvero ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1995-01-12;44#art-4