Art. 4
4 / 16In vigore dal 15 ago 2013
1. Il numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento, attribuito dall'organismo competente ai fini dell', paragrafo 4 del regolamento CEE n. 2238/93, è preceduto dalle lettere IT.
2. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti di accompagnamento, previa timbratura, da parte degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dei comuni competenti per territorio, di quelli destinati a scortare trasporti di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri.
3. Gli enti che procedono alla timbratura devono preventivamente accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli e che i documenti di accompagnamento siano stati presi in carico nel registro di carico degli stampati con le modalità di cui all', comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978.
4. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, i documenti di accompagnamento sono timbrati, compilati ed eventualmente convalidati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa.
5. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonché gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio, l'elenco dei documenti d'accompagnamento che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.
6. I documenti d'accompagnamento timbrati ai sensi del precedente comma 2 ed inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale redigerà apposito verbale.
7. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. È tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attività dell'utilizzatore, purchè tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata r.r., all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
8. I documenti d'accompagnamento devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 2238/93 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, nonché l'indicazione in numeri ed in lettere del quantitativo dei prodotti trasportati.
Note all'articolo
- Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-4