Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 ago 2013
1. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di accompagnamento, si osservano le disposizioni di cui agli del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 2. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista può essere emesso il documento di accompagnamento di cui all', comma 2 del presente regolamento, purchè contenga le indicazioni prescritte dall', comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall' del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto: - (con l'art. 18, comma 2) che "A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono piu' applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768". - (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. - (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-3