Art. 2
2 / 16In vigore dal 15 ago 2013
1. Ai fini dell', paragrafo 3, primo comma del regolamento CEE n. 2238/93, i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti non soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.
2. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, debbono essere redatti su stampati conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.
3. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, debbono essere redatti utilizzando stampati di modello conforme all'allegato III del regolamento CEE n. 2238/93, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-2