Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
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Art. 1 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL Art. 2 1. Ai fini dell'art. 3, paragrafo 3, primo comma del regolamento CEE n. 2238/93, i documen Art. 3 1. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di accompagnamento, si osservan Art. 4 1. Il numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento, attr Art. 5 1. I documenti d'accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti condizionati in rec Art. 6 1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazi Art. 7 1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento d'acc Art. 8 1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 sono costituiti: a) da non oltre 50 fog Art. 9 Ai fini del regolamento CEE n. 2238/93, si considerano anche registri: a) il verso delle d Art. 10 1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre c Art. 11 Il consumo familiare del produttore deve essere mensilmente evidenziato sui registri, con Art. 12 Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del regolament Art. 13 Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro trenta gio Art. 14 1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei Art. 15 La tenuta dei registri, con le prescrizioni che saranno impartite dall'ufficio periferico Art. 16 1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, restano in vigor Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360