Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 apr 1995
1. L'art. 12, comma 6, lettera d), del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito: " d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo.".
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