Art. 7
7 / 11Modalità di custodia in istituto penitenziario
In vigore dal 1 gen 1995
1. Quando la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati e semprechè non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4, o dall'art. 13-bis della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti separati o ad apposite sezioni di istituto. L'assegnazione è disposta fino alla definizione dello speciale programma di protezione e anche successivamente a questo salvo che, in tal caso, il Dipartimento non ritenga di dover provvedere per l'assegnazione ad altro istituto o sezione di istituto.
2. In vista della formulazione della proposta di cui al comma 1 e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il procuratore nazionale antimafia, quando ricorrono le condizioni previste dall', e a richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, quando questi ha adottato misure di protezione a norma dell', può disporre la custodia dei detenuti e degli internati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, curando però che si tratti di istituti o sezioni comunque diversi da quelli indicati nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta del procuratore della Repubblica e osservata la procedura indicata nel periodo che precede, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede nei confronti dei soggetti dei quali il procuratore della Repubblica si appresta a raccogliere il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni; in tal caso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria cura che i soggetti medesimi siano custoditi in istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza.
3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e le altre modalità stabilite con il decreto da adottarsi a norma dell'art. 13-ter, comma 4 della legge.
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