Art. 5 · Modifica e revoca del programma

Art. 5

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Modifica e revoca del programma

In vigore dal 1 gen 1995
1. Lo speciale programma di protezione previsto dall' della legge è a termine e può essere modificato o revocato in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge. 2. Prima di procedere alla seduta per la delibera sulla revoca del programma, il presidente della commissione centrale dispone per l'acquisizione del parere dell'autorità che ha formulato la proposta e, se ricorrono le condizioni indicate nell', del parere del procuratore nazionale antimafia. Ove occorra, la commissione, prima di procedere alla revoca, provvede altresì a richiedere alle autorità competenti i dati e le informazioni indicati nell'. 3. La revoca è disposta quando è cessata l'esposizione a grave e attuale pericolo ovvero sono ritenute comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Nella valutazione sulla attualità e sulla gravità del pericolo, la commissione tiene conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese. Le dichiarazioni sono valutate anche con riferimento alla loro utilizzabilità nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorità giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla attendibilità delle dichiarazioni medesime. 5. Qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione può disporne la modifica o la revoca allorchè ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perché le condotte tenute sono di per sè indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione. 6. Costituiscono fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalità del soggetto interessato sia l'offerta al medesimo della concreta possibilità di svolgere attività di lavoro o di impresa. 7. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto allo speciale programma di protezione, la commissione indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca del programma. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento. 8. La commissione è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia motivata richiesta il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o l'altra autorità che ha formulato la proposta. 9. Salva la facoltà della commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi e sulla applicabilità delle disposizioni dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
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