Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 gen 1995
1. L'ordine del giorno dei lavori è stabilito dal presidente del Comitato, anche sulla base delle richieste avanzate dai componenti del Comitato stesso nonché dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. In tali casi, la documentazione relativa deve pervenire tempestivamente al segretario del Comitato. 2. Ove la documentazione non pervenga in forma completa e in tempo utile, l'argomento non è inserito all'ordine del giorno della seduta, salvo che, trattandosi di questioni di eccezionale urgenza e rilevanza, il presidente o la maggioranza dei presenti alla seduta non ritenga ugualmente opportuno renderlo oggetto di discussione.
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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-11-22;750#art-4