Art. 1
1 / 5In vigore dal 27 gen 1995
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto l' della legge sopracitata che, per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, istituisce al comma 6 il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati;
Visto il comma 8 del citato , che prevede che l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato siano definiti con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 6404 del 16 luglio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, istituito ai sensi dell', comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nel prosieguo denominato Comitato, si riunisce presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, almeno una volta al mese o a richiesta di cinque componenti regionali e comunque prima di ogni riunione dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.
2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'espletamento delle funzioni di presidente del Comitato, è affiancato dai dirigenti generali del Ministero preposti alla cura dei settori nei quali rientrano le materie iscritte all'ordine del giorno, nonché dal direttore generale dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), o da dirigenti da essi delegati. I rappresentanti regionali e delle province autonome sono affiancati dai dirigenti delle rispettive amministrazioni.
3. Alle riunioni del Comitato, oltre al Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, possono essere invitati rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici, qualora si affrontino problemi connessi alle competenze di questi ultimi. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, previo accreditamento, funzionari delle altre amministrazioni od enti pubblici invitati alle medesime.
4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in caso di impedimento può delegare a presiedere la riunione, tenendo conto delle materie iscritte all'ordine del giorno, il Sottosegretario di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-11-22;750#art-1