Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 gen 1995
1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio della concessione quinquennale prevista dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 deve intendersi compreso tra i controlli periodici indicati nello stesso art. 80, comma 10; la tariffa, per ciascun controllo, è fissata in L. 200.000. 2. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni, debbono essere versati anticipatamente dalle imprese interessate con le modalità previste all'; relativamente invece ai controlli periodici, nel caso in cui questi non siano stati previamente concordati, le imprese interessate dovranno effettuare i relativi versamenti non oltre tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
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