Art. 2
2 / 4In vigore dal 31 gen 1995
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese di autoriparazione è pari a L. 35.000, da versare anticipatamente all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3 annessa alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, afferente l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa, deve avere luogo con le modalità previste all'.
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-11-10;751#art-2