Art. 1
1 / 3In vigore dal 25 feb 1995
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'art. 20 nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 100/55.04/8780 del 25 ottobre 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. È istituito il servizio di controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-10-25;761#art-1