Art. 5 · Distruzione degli impianti

Art. 5

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Distruzione degli impianti

In vigore dal 30 dic 1994
1. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio alla fiamma, in dimensioni inferiori ad un metro lineare, delle seguenti parti essenziali degli impianti: a) per gli impianti fusori: i forni elettrici, il tino, la volta, il braccio porta elettrodi, nonché i dispositivi di azionamento idraulico e meccanico; b) per la colata continua: la macchina completa; c) per i laminatoi: le gabbie e le guarniture, le allunghe, i riduttori e i manipolatori, i forni di riscaldo e mantenimento, le vie a rulli di entrata, intermedie e di uscita, i letti di raffreddamento e gli aspi. 2. La verifica della distruzione degli impianti produttivi avviene a mezzo di commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, formate da un presidente e due membri. Gli uffici della Commissione dell'Unione europea, sulle base di programmi predeterminati e di date precise, possono inviare propri funzionari ad assistere alle operazioni di verifica. 3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata e del positivo accertamento da parte delle commissioni ispettive di cui al comma 2.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-10-12;683#art-5