Art. 2
2 / 8Presentazione domanda e istruttoria tecnica
In vigore dal 30 dic 1994
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all', comma 2, del citato decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, e le relative integrazioni, per le domande già presentate, devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate della documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento. Le notizie relative alla richiesta di maggiorazione del contributo per investimento in settori produttivi diversi da quello CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti da distruggere, devono essere fornite separatamente, utilizzando l'allegato schema C.
Le domande e la relativa documentazione devono essere prodotte in duplice copia, di cui una in bollo.
2. Sulle domande di dismissione e reinvestimento, di cui alle lettere a) e b) dell', comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, si pronuncia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di istruttoria tecnica articolata in: acquisizione di elementi informativi, perizia di Istituzione creditizia di cui al successivo , comma 1, sulla base di riclassificazione dei bilanci effettuata da società di revisione, parere espresso dal comitato tecnico di cui al comma 3.
3. Con successivo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina i componenti del comitato tecnico di cui al comma 2, nel numero massimo di cinque unità, scelti tra esperti con conoscenze specifiche delle problematiche del settore produttivo, e provvede a definire gli elementi informativi necessari all'espletamento dell'attività istruttoria.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla notifica alla Commissione U.E. dei singoli interventi per la preventiva approvazione. Gli interventi riguardanti i piani di investimento di cui alla lettera b) dell', comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, vengono comunicati alla data della loro realizzazione sulla base delle verifiche effettuate dall'Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui al successivo .
5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non risultano sufficienti al pagamento di tutti i contributi, gli stessi vengono ridotti in pari misura percentuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-10-12;683#art-2