Art. 13 · Procedimenti speciali
Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 13

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Procedimenti speciali

In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-13