Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale
Art. 8
31 / 34In vigore dal 5 nov 1994
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonché gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà.
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